20/10/2011
Dai dati forniti dal MIUR, nell'allegato 1 alla nota 8220, è evidente che l'accorpamento degli istituti con un numero minimo di mille alunni, 500 nelle scuole di montagna, colpirà le regioni del Sud. I dati sono preoccupanti. In regioni come Emilia Romanga gli accorpamenti riguarderanno 10 istituti, Liguria 11, Lombardia 24, Piemonte 60, Veneto 63.
Nelle principali regioni del Sud i numeri raccontano un'altra storia. In Calabria gli istituti che dovranno essere accorpati saranno 112, in Campania 285, in Sicilia 262.
La Regione Sicilia, da canto suo, ha intenzione di ignorare le indicazioni nazionali, emanando una propria circolare, in virtù della sua autonomia, che definisce i criteri di razionalizzazione della rete scolastica per il 2012/13 e riconosce che è necessario rivedere le situazioni delle istituzioni scolastiche sottodimensionate, ma non sulla base della legge nazionale, bensì secondo una legge regionale, la 6 del 2000, che fissava i parametri di dimensionamento ad una popolazione scolastica compresa tra i 500 e 900 alunni.
DOCUMENTO ORIGINALE MIUR:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
A00DGPER PROT. N. 8220 Roma, 7.10.2011
Oggetto: costituzione istituti comprensivi
Com'è noto, l'art. 19, commi 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha previsto " Per garantire un processo di
continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche
autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti
compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500
per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche".
La suddetta disposizione, modifica sia l'assetto organizzativo che i parametri
previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giungo 1998, n. 233 con evidenti riflessi
sull''attribuzione dell'autonomia agli istituti comprensivi.
L'adempimento conseguente all'attuazione della norma sopracitata, si rivela
particolarmente delicato perché va ad incidere sulla sfera delle attribuzioni delle Regioni
che hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento delle rete scolastica,
come ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009. Tra l'altro,
sulla base delle procedure previste dal DPR n. 233/98 tutt'ora vigente (in assenza
dell'intesa prevista dal DPR n.81/20099), ai fini dell'adozione da parte delle Regioni dei
piani di dimensionamento della rete scolastica, spetta agli Enti locali formulare le proposte
di aggregazione in istituti comprensivi, le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I
grado, con contestuale cessazione delle scuole autonome costituite separatamente da
circoli di didattici e scuole di I grado.
.....................
Considerato che la norma risponde a finalità di contenimento della spesa e al
raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica, le SS.LL., ai fini
della definizione dei piani di dimensionamento relativi all'anno scolastico 2012/2013, sono
invitate ad assumere immediati contatti (qualora non ancora posti in essere) con i
competenti Uffici regionali affinché venga data sollecita applicazione alla richiamata
disposizione. Si ricorda che tutti i provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica
devono essere emanati entro il 31 dicembre p.v. per consentire al Sistema informativo di
apportare le necessarie rettifiche in tempo untile per la corretta definizione degli organici.
Per facilitare l'intervento di dimensionamento, che deve peraltro coinvolgere
anche degli istituti comprensivi già in funzione, è stato predisposto l'unito prospetto che,
tenendo conto del numero degli alunni attualmente frequentanti le scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di I grado a livello provinciale, degli istituti autonomi attualmente
presenti (circoli didattici scuole di I grado e istituti comprensivi), dei comuni siti nelle
piccole isole, nelle zone di montagna, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche, ha individuato il numero ottimale di istituti comprensivi da istituire a livello
provinciale e regionale (sia con 500 che con 1000 alunni).
Considerato che non esiste una catalogazione ufficiale dei "comuni montani",
gli stessi sono stati desunti dal documento ufficiale a suo tempo pubblicato nel giugno del
2004 sul sito del MIUR avente ad oggetto "Elenco Ufficiale Comuni di Montagna" (ex
legge 1 marzo 1957, n.90 e richiamato dall'art. 125 luglio 1952, n.991).
La tabella riporta:
a) nella prima colonna, il numero degli alunni presi in considerazione ai fini dell'ottimale definizione degli I.C.(gli alunni dei comuni
isolani, montani e sloveni ai fini del calcolo sono stati raddoppiati per definire il numero degli IC con 500 alunni);
b) nella seconda, il numero delle istituzioni scolastiche autonome del primo ciclo attualmente funzionanti;
c) nella terza, il numero ideale di istituti comprensivi (sia di 1000 che 500 alunni) istituibili sulla base degli alunni sopra riportati;
d) nella quarta, la differenza (in positivo e in negativo) tra il numero attuale degli istituti e quello ottimale in applicazione della norma;
e) nella quinta, la differenza in percentuale.
Si invitano pertanto le SS.LL,. a richiamare l'attenzione dei competenti organi
Regionali per la sollecita definizione del dimensionamento delle rete scolastica, facendo
presente che sono possibili limitate deroghe al numero complessivo degli alunni per
istituto comprensivo qualora i piani di dimensionamento realizzino il numero ideale di
istituti comprensivi riportati nella tabella allegata.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to- Luciano Chiappetta
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